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DPCM 11 marzo 2020 - Misure ulteriori per il contrasto del COVID-19 e questionario spostamenti ... PDF Stampa E-mail
immagineData pubblicazione: 12/03/2020

Data scadenza: 25/03/2020

Settore proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: DPCM 11 marzo 2020 - Misure ulteriori per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ha emanato il DPCM 11 marzo 2020 il cui testo integrale è pubblicato di seguito i cui aspetti essenziali sono:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Si invitano tutti a rispettare le prescrizioni indicate.

Il Presidentedel Consiglio dei Ministri
CONTE
Dettaglio: Seguono gli allegati.

Allegati:
File data pubblicazione descrizione
immagine 12/03/2020
DPCM 11 marzo 2020 (~3454 Kbyte)

Ultimo aggiornamento ( giovedì 12 marzo 2020 )
 
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